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Federazione Italiana dei Biotecnologi

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Ammissione all'esame di Stato PDF Stampa E-mail
Scritto da Luca Cozzuto   

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame

di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della

disciplina dei relativi ordinamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma

4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo

2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile

2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella

adunanza del 21 maggio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento

 

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini

o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle

professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale,

attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale,

psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa

vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2

(Istituzione di sezioni negli albi professionali)

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso

grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in

corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella

sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3

(Istituzione di settori negli albi professionali)

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate

attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono

istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata

attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di

iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere

iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito

del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il

settore cui intendono accedere.

 

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a

quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore

della sezione B.

Art. 4

(Norme organizzative generali)

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli

organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui

all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in

proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando

comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per

cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del

Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati

esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista

assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e

successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi

in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5

(Esami di Stato)

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche

all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una

prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono

dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio

all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o

collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali

definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici

e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6

(Tirocinio)

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli

studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed

eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione

secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

 

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne

esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente

sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7

(Valore delle classi di laurea)

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla

stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato,

indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica

definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli

previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8

(Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi

conseguiti in conformità al precedente ordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali

hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai

decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono

ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi

alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla

normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi

all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per

l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di

Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

CAPO I

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 9

Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non

pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

 

CAPO II

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

Art. 10

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione

A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) agronomo e forestale;

b) zoonomo;

c) biotecnologico agrario.

4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agronomo e forestale iunior;

b) zoonomo;

c) biotecnologo agrario.

5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è

accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e

"Sezione B - agronomi e forestali iuniores", "Sezione B - zoonomi", "Sezione B - biotecnologi

agrari".

Art. 11

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di

cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della

legge 10 febbraio 1992, n. 152.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e

forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e

attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed

ambientali;

b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni

alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva,

dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione

del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;

c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici,

forestali ed ambientali;

d)le attività estimative relative alle materie di competenza;

e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;

 

f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli,

agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;

g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;

h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie

che trasformate, nonché quella ambientale;

i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla

desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei

microrganismi.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi

e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite

dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;

b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della

commercializzazione dei prodotti di origine animale;

c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;

d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del

settore delle produzioni animali;

e) la certificazione del benessere animale;

f)la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto

embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;

g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico

veterinario;

h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei

microrganismi.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico

agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e

attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento

all'impiego corretto di biotecnologie;

b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali

che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM)

nelle filiere agroalimentari;

c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non

alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;

d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella

sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;

e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi

vegetali;

f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali,

batteriche e fungine nei vegetali;

g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di

tecniche biotecnologiche innovative;

h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori

delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;

i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

 

Art. 12

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle

seguenti classi:

a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;

b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;

e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;

g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;

h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;

i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;

l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di

esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla

sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza

professionale.

Art. 13

(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:

1)Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2)Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) per l'iscrizione al settore zoonomo:

1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:

1) Classe 1 - Biotecnologie.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni

animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso

 

formativo;

c) una prova pratica articolata:

1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di

pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia

rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design"

(CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima

dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed

elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica

corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello

strumento informatico;

4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di

organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche

con l'impiego dello strumento informatico;

d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia

professionale. Inoltre:

1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza

dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti

infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia

aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni

alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria,

dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea

relativa al settore agro-alimentare;

2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura

generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e

vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia

degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e

dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni

idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali,

sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle

principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;

3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle

coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici,

dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie

zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale,

dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale,

delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e

tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica,

dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione

Europea;

4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e

della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole

informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della

zootecnica generale , della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali

trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed

europea relativa al settore biotecnologico agrario.

 

Art. 14

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella

sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

CAPO III

PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E

CONSERVATORE

Art. 15

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;

b) pianificazione territoriale;

c) paesaggistica;

d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;

b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;

c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;

d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di

conservatore dei beni architettonici ed ambientali.

4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;

b) pianificazione.

5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;

b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.

6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore

architettura", "Sezione A - settore pianificazione territoriale", "Sezione A - settore paesaggistica",

 

"Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore

architettura", "Sezione B - settore pianificazione".

Art. 16

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già

stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed

europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie

avanzate, innovative o sperimentali.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione

territoriale":

a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;

b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane,

territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione

ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;

c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":

a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;

b) la redazione di piani paesistici;

c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad

esclusione delle loro componenti edilizie.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione

dei beni architettonici ed ambientali":

a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la

individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa:

a) per il settore "architettura":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione

alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie,

comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la

liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

b) per il settore "pianificazione":

1)le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle

attività di pianificazione;

 

2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del

territorio;

3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi

programmi complessi.

Art . 17

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle

seguenti classi:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva

85/384/CEE;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio;

2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;

3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un

intervento a scala urbana;

2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o

insediativo della prova pratica;

3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive

dell'architettura;

4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e

nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di

legislazione e deontologia professionale;

 

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del

territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed

ambientale;

2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;

3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di

legislazione e deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;

2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;

3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di

legislazione e deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":

1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;

2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di

legislazione e deontologia professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A

sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata

l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate

di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,

la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore "architettura":

1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "pianificazione":

1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per il settore "architettura":

 

1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a

vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;

2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova

pratica;

3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie

caratterizzanti il percorso formativo;

4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia

professionale;

b) per il settore "pianificazione":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del

territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed

ambientale;

2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di

un'opera pubblica;

3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie

caratterizzanti il percorso formativo;

4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia

professionale.

4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate

di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,

la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 19

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore

"architettura".

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore

"architettura".

4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in

applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a

sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le

seguenti corrispondenze:

a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea

in Pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e

conservazione dei beni architettonici e ambientali.

 

CAPO IV

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

Art. 20

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione

B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle

dizioni: "Sezione degli assistenti sociali specialisti" e "Sezione degli assistenti sociali".

Art. 21

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:

a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi

sociali;

c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi

sociali;

d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;

e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe

57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

f) ricerca sociale e di servizio sociale;

g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio

sociale.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, le seguenti attività:

a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale

per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di

bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di

volontariato e del terzo settore;

b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento

e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei

corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;

e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.

 

Art. 22

(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per

l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S -

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione

e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali;

metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di

programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per

il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;

c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teoricopratici

relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso

di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla

data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni

di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 23

(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per

l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 6- Scienze del

servizio sociale.

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle

discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del

servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;

b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi

e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;

c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale;

discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;

d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di

proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 24

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo

degli assistenti sociali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

 

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi

della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di

entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni

dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.

CAPO V

PROFESSIONE DI ATTUARIO

Art. 25

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior.

4. L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni "Sezione degli

attuari" "Sezione degli attuari iuniores".

Art. 26

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate

dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto,

la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di

previdenza;

b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera

a);

c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture

tariffarie e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);

d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività

assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di

copertura;

e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi

pensioni, relativi reporting e certificazioni;

f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la

progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;

g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole

matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere

finanziario.

 

2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle

disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e

n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942,

n. 194:

a) la gestione delle procedure di controllo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei

sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;

b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di

imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del

risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;

c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di

pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di

contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;

d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto

comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;

e)i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.

Art. 27

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle

seguenti classi:

a) Classe 19/S - Finanza;

b) Classe 90/S - Statistica demografica e sociale;

c) Classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;

d)Classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a)una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e

della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;

b)una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni

vita, danni e della previdenza;

c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi

valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese

d'assicurazioni e degli Enti di previdenza;

d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle

assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del

candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle

regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione

professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A

sono esentati dalla prima prova scritta.

 

Art. 28

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze

statistiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base

impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;

b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa,

previdenziale e finanziaria;

c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati,

relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;

d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei

servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze

teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della

legislazione e deontologia professionale.

Art. 29

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli

attuari.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli

attuari.

CAPO V

PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 30

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:

"Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi iuniores".

Art. 31

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di

metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

 

a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine,

ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

b)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche,

di gravidanza, metaboliche e genetiche;

c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei

parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi

naturali;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;

identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio

artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;

e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;

g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni

nutritivi ed energetici;

i)valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con

autonomia tecnico professionale di:

a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;

b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche

finalizzate ad attività di ricerca;

c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria,

del suolo e degli alimenti;

d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico,

farmacologico e di genetica;

e)procedure di controllo di qualità.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle

attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio

sanitario nazionale.

Art. 32

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle

seguenti classi:

a) Classe 6/S - Biologia;

b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

c) Classe 8/S - Biotecnologie industriali;

d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

 

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico,

biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;

b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione

professionale, certificazione e gestione della qualità;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti

per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di

finalizzazione di esiti.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A

sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

Art. 33

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2,. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti

classi:

a) Classe 12 - Scienze biologiche;

b) Classe 1 - Biotecnologie;

c) Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e

statistico;

b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti

disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti

disciplinari di competenza.

Art. 34

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo

dei biologi.

 

CAPO VII

PROFESSIONE DI CHIMICO

Art. 35

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.3. Agli iscritti nella sezione B

spetta il titolo professionale di chimico iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:

"Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores".

Art. 36

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di

metodologie innovative o sperimentali, quali:

a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di

qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri,

giudizi o classificazioni;

b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett.

a);

c)studio e messa a punto di processi chimici;

d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli

impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti,

antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne,

collaudo;

e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive,

irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto,

magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione

qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo

procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e

pubblicati);

b)direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività

industriali chimiche e merceologiche;

d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori

chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;

e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti

chimici nonchè il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità

di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;

f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento

rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di

potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con

il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del

1967;

g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed

autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985

pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;

i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici;

assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626;

l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;

m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non

pericolosità per le navi;

n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

Art. 37

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle

seguenti classi:

a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;

b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;

c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;

b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del

candidato;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

Art. 38

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;

b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

 

a)una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;

b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del

candidato;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.

Art. 39

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo

dei chimici.

CAPO VIII

PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 40

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.

4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei geologi", "Sezione

dei geologi iuniores".

Art. 41

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di

responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento

tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei

dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il

telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche

rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione

e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici

specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali,

 

compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e

consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la

costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi

geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;

d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei

geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione,

progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;

e) le indagini e la relazione geotecnica;

f)la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici,

e le attività geologiche relative alla loro conservazione;

g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi

geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione;

l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli

strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le

relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse

ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione. programmazione e progettazione

degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;

h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;

i) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri

meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi

Territoriali (SIT);

l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;

m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del

territorio;

n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla

esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la

definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;

o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti

geologici;

p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in

mare;

q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche,

geopedologiche, geotecniche e geochimiche;

r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;

s) le attività di ricerca.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con

metodi diretti e indiretti, quali:

a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a

mezzo "Geographic Information System" (GIS);

b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e

ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di

strutture tecnico gestionali;

c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate

alla redazione della relazione tecnico geologica;

d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;

 

e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli

aspetti geologici;

f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione

urbanistica e territoriale;

g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli

aspetti geologici;

h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri

meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;

i) le analisi dei materiali geologici;

l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;

m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;

n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche,

geopedologiche, geotecniche.

Art. 42

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle

seguenti classi:

a) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;

b) Classe 85/S - Scienze geofisiche;

c) Classe 86/S - Scienze geologiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica,

geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche

per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica,

idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto

amministrativo;

b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);

c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia

stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura,

interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.

Art. 43

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - scienze

della terra.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

 

a)una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica,

geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche

per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia

e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;

b)una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);

c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A

sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta.

Art. 44

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo

dei geologi.

CAPO IX

PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 45

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B.

Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

a) civile e ambientale;

b) industriale;

c)dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

 

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli

ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione

degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e

ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri

iuniores - settore dell'informazione".

Art. 46

(Attività professionali)

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra

i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la

direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili

e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il

disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente

e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione

lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti

industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e

processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia

medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la

direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e

di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività

indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla

sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori

come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali

nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o

innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano

oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione

alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie

comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione

relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque

natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione

alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti,

comprese le opere pubbliche;

 

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione,

direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di

impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione

alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi

elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle

informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione,

direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi

elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle

informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle

seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva

85/384/CEE ;

2) Classe 28/S - Ingegneria civile;

3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;

2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;

4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;

6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;

8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;

9) Classe 37/S - Ingegneria navale;

10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

1) Classe 23/S - Informatica;

2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;

 

5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;

6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;

7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al

percorso formativo specifico;

c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

d)una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente

al percorso formativo specifico.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A

sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il

quale è richiesta l'iscrizione.

5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame

di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta

l'iscrizione.

Art. 48

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b)per il settore industriale:

1)Classe 10 - Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione:

1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;

2) Classe 26- Scienze e tecnologie informatiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del

candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

 

c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia

professionale;

d)una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta

del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione

l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta

l'iscrizione.

Art. 49

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli

ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel

settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo

degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

CAPO X

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 50

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni:

"Sezione degli psicologi", "Sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores

viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo,

con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.

5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia,

l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio

1989, n. 56.

 

Art. 51

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie

innovative o sperimentali, quali:

a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di

abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli

organismi sociali e alle comunità;

b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;

c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente

normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone,

gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di

organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior:

a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali;

b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita

personale, di inserimento e di partecipazione sociale;

c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai

fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione

sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e

condizioni;

d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze

funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in

caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;

e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo

sviluppo delle risorse umane;

f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu' efficace e sicuro l'operare con

strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e ormativi

sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il

comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;

g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.

Art. 52

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe

58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della

psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi

organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle

 

potenzialità personali;

b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con

riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della

prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e

della promozione della salute psicologica;

c)una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di

intervento su individui ovvero in strutture complesse;

d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative

all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia

professionale.

Art. 53

(Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)

1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e

tecniche psicologiche, ltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a)una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di

indagine e di intervento;

b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;

c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale

all'interno di un progetto proposto dalla commissione;

d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella

esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia

professionale.

4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in

coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate

con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta

dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la

facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.

Art. 54

(Norme finali e transitorie)

1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle

elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono

prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata

in vigore del presente regolamento.

2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli

psicologi.

3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

 

4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima

della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo

degli psicologi.

CAPO XI

Art. 55

(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale,

oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10

febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme

le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti

nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la

classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria

cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche;

meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con

specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la

classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica

nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25

(sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42

(sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in

possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano

frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del

decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione

dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di

tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si

chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente

di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

 

TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

ALBO PROFESSIONALE DIPLOMI UNIVERSITARI

Dottore agronomo e dottore forestale

Sezione B

Biotecnologie agro-industriali

Economia e amministrazione delle imprese

agricole

Economia del sistema agroalimentare e

dell'ambiente

Gestione tecnica e amministrativa in

agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche forestali e tecnologie del legno

Viticoltura ed enologia

Agrotecnico Biotecnologie agro-industriali

Economia e amministrazione delle imprese

agricole

Economia del sistema agroalimentare e

dell'ambiente

Gestione tecnica e amministrativa in

agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche forestali e tecnologie del legno

Viticoltura ed enologia

Architetto

Sezione B

Settore architetto tecnico

Settore pianificatore tecnico

Edilizia

Materiali per la manutenzione del costruito

antico e moderno

Operatore tecnico ambientale

Sistemi informativi territoriali

Tecnico di misure ambientali

Valutazione e controllo ambientale

Assistente sociale Servizio sociale

Attuario

Sezione B

Moneta e finanza

Scienze assicurative

Tecniche finanziarie e assicurative

Biologo

Sezione B

Analisi chimico-biologiche

Biologia

Biotecnologie industriali

Tecnici in biotecnologie

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Chimico Analisi chimico-biologiche

 

Sezione B Chimica

Tecnologie farmaceutiche

Controllo di qualità nel settore industriale

farmaceutico

Geologo

Sezione B

Geologia

Geologia per la protezione dell'ambiente

Prospettore geologico

Geometra Edilizia

Ingegneria delle infrastrutture

Sistemi informativi territoriali

Ingegnere

Sezione B

Settore civile e ambientale

Settore industriale

Settore dell'informazione

Economia e ingegneria della qualità

Edilizia

Ingegneria civile

Ingegneria dell'ambiente e delle risorse

Ingegneria delle infrastrutture

Ingegneria

Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile

Ingegneria aerospaziale

Ingegneria biomedica

Ingegneria chimica

Ingegneria dei materiali

Ingegneria dell'automazione

Ingegneria delle materie plastiche

Ingegneria elettrica

Ingegneria elettrica con teledidattica

Ingegneria energetica

Ingegneria industriale

Ingegneria logistica e della produzione

Ingegneria logistica e della produzione -

orientamento tessile

Ingegneria meccanica

Produzione industriale

Scienza e ingegneria dei materiali

Tecnologie industriali e dei materiali

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria dell'automazione

Ingegneria elettronica

Ingegneria informatica

Ingegneria logistica e della produzione

Economia e ingegneria della qualità

Ingegneria biomedica

Perito agrario Biotecnologie agro-industriali

Economia e amministrazione delle imprese

agricole

Economia del sistema agroalimentare e

dell'ambiente

 

Gestione tecnica e amministrativa in

agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche forestali e tecnologie del legno

Viticoltura ed enologia

Perito industriale Edilizia

Ingegneria logistica e della produzione

Ingegneria meccanica

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria energetica

Metodologie fisiche

Analisi chimico-biologiche

Chimica

Informatica

Ingegneria aerospaziale

Ingegneria chimica

Ingegneria dell'automazione

Ingegneria delle materie plastiche

Ingegneria elettrica

Ingegneria elettronica

Ingegneria informatica

Scienze e tecniche cartarie

Tecnologie alimentari

NOTE

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga

le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".

- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della

legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e

tecnologica) prevede:

"18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto

con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo

riferimento alle attivita' professionali per il cui esercizio la normativa vigente gia' prevede l'obbligo

di superamento di un esame di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento,

dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle

relative prove, in conformita' ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale ai titolari di diploma universitario

e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui

alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi,

ordini o collegi;

 

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai

sensi della lettera a).

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte

da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,

autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali

regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in

vigore delle norme regolamentari".

Nota all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e

integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di

decisione e di controllo) prevede:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e'

disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre

1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria

vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari

competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli

ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente

legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al

presente comma determinano altresi':

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche

eventualmente comprensiva dei percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti

corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi

occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie

di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,

comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e

la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita'

didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e

ricorrente;

b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu'

ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti

informatici e telematici;

c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei

corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle

disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382.".

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7

gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo

e di dottore forestale), e' il seguente:

 

"Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a

valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in

generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori

agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o

di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la

trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la

contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle

opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione

delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro

natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano

anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la

contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da

sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed

all'assestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita'

ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni

rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano

ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di

prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che

non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni

fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque,

danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per

l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e

imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi

prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di

fondi rustici;

g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle

relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel

settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione

e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la

trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la

contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi

compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere

attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di

rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di

contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli,

zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e

l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo39

forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro

commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione,

per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di

sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del

territorio rurale, agricolo e forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il

collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela

dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene

agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti

naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il

collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione

sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di

acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli

17 e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il

collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e

extraurbani, nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il

recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il

contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in

particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese

quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del

1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2

della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1

anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di

loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu'

professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con

firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli

incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa

del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole

estensione, nonche' gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e

rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei

dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale

di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.".

Nota all'art. 16:

- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle

arti".

Nota all'art. 17:

 

- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel

settore dell'architettura".

Nota all'art. 19:

- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

Nota all'art. 26:

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della

professione si attuario) e' il seguente:

"Art. 3. - Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano

calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che

riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In

particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e

trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui

alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi

tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative

sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli

enti di cui alla lettera a);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino

rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;

g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di

attuario. La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita'

professionale di altre categorie.".

- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del

rapporto di lavoro del personale dipendente".

- I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione della

direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva

92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in

materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".

Nota all'art. 36:

- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul nullaosta provvisorio per le attivita' soggette

ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e

norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e

l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre

1984, n. 818".

- La legge 5 marzo 1990, n 46, contiene "Norme per la sicurezza degli impianti". - Il decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,

93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute

dei lavoratori durante il lavoro".

 

Nota all'art. 47:

- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.

Nota all'art. 50:

- Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' il seguente: "Ordinamento della professione di

psicologo".

Nota all'art. 55:

- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli

dell'istruzione".

- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di

attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione

tecnica superiore (IFTS)".

- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di

investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che

disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"Art. 69. - l. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti,

occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito

il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il

possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri

della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso

del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita'

che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per

l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti

formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma

dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che

garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i

Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della

ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione

dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e

agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.

196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite

secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4

della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero

della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle

proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e

 

private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di

Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite,

secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine

accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse

istituiti e' valida in ambito nazionale.".

http://www.murst.it/cun/novita/equipollenze.htm

 
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